Abilitazione all’insegnamento (TFA)

Il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 ha stabilito un nuovo percorso per la formazione iniziale del personale docente 1. Per ottenere l’abilitazione all’insegnamento il decreto prevede l’attivazione presso le Istituzione Accademiche di uno specifico corso universitario il TFA – Tirocinio Formativo Attivo (1500 ore, 60 CFU).

In cosa consiste ?
Il TFA è corso universitario di formazione e abilitazione alla professione di docente. Il TFA si struttura in 3 gruppi di attività 2:

GRUPPOCREDITI FORMATIVIATTIVITA’ FORMATIVESETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI
A18 CFUDidattica generale e didattica specialeM-PED/03  Didattica e pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia sperimentale. Almeno 6 CFU di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni educativi speciali.
Ai sensi dell’art. 15  co.22 del DM 249/2010, i presenti SSD sono integrati dai settori M-PED/01 o M-PED/02, con riferimento alla storia e al diritto delle istituzioni scolastiche.
B18 CFUDidattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso con laboratori e laboratori pedagogico-didatticiSSD o SAD delle discipline
C19 CFU, pari a 475 ore, di cui 3 CFU, pari a 75 ore, dedicati in particolare ad alunni disabiliTirocinio a scuola
5 CFURelazione finale
Totale 60 CFU

 

al termine del corso si svolge l’esame di abilitazione all’insegnamento .
I corsi del TFA sono a numero chiuso (con test di accesso) e ogni anno vengono stabiliti a livello regionale i posti disponibili per ciascuna classe di concorso.
Prevedono il superamento di tre prove:
Un test preliminare predisposto a livello nazionale con domande a risposta chiusa  (DM n. 312/2014 e DM n.487/2014)
Una prova scritta ed una prova orale a cura delle Istituzioni Accademiche (DM n. 312/2014)

Chi può iscriversi?
Per accedere al TFA è necessario essere in possesso dei titoli di accesso all’insegnamento e superare un test di ammissione.
Nello specifico, l’art. 15 del DM 249/2010, poi integrato dal DM 11 novembre 2011, prevede che possono iscriversi tutti coloro che sono in possesso dei titoli di accesso all’insegnamento entro la data di scadenza delle iscrizione ai test di accesso del TFA, che viene fissata annualmente con apposito decreto direttoriale.
Se il titolo di studio posseduto non rientra tra quelli previsti dai DM 39/98 e 22/05 ma è dichiarato equipollente dalla legge ad uno di questi, si potrà accedere al TFA seguendo i criteri previsti dai DM 39/98 e 22/05 per il titolo equipollente.
Per prendere visione delle equipollenze tra Lauree stabilite dalla legge clicca qui
Sono inoltre ammessi a partecipare al TFA in sovrannumero e senza svolgere i test d’accesso: coloro che dopo aver superato i test di ammissione alle SiSS avevano poi sospeso la loro frequenza al corso; coloro che sono risultati idonei ma non si sono collocati in posizione utile ai fini della frequenza del  primo ciclo di TFA.
Possono iscriversi al TFA, infine, anche i docenti che sono di ruolo o che sono già in possesso di abilitazione per una classe di concorso diversa da quella che intendono conseguire.

Come, dove e quando ci si iscrive?
Le iscrizioni ai test d’accesso si effettuano attraverso il portale internet https://tfa.cineca.it/
I termini per le iscrizioni al TFA e le date di test di accesso vengono fissati annualmente con apposito decreto. Per sapere la data entro cui iscriversi clicca qui (il link sarà attivo al momento della pubblicazione del decreto).
Alle università e agli istituti di istruzione superiore accreditati dal MIUR per i corsi del TFA vengono assegnati annualmente dal MIUR un determinato numero di posti per ciascuna classe di concorso attivata.
La residenza del candidato non pone vincoli alla scelta della sede in cui svolgere il TFA.
È possibile iscriversi ai test di accesso per più classi di concorso e per le stesse classi di concorso in sedi diverse.
Superati i test di accesso, è obbligatorio scegliere una sola classe di concorso e completare l’iscrizione direttamente presso l’università o l’istituto sede del corso.
Una volta completata l’iscrizione presso una università o istituto sede del corso TFA non è possibile richiedere il trasferimento ad altra università o istituto.

E per chi ha già svolto o sta svolgendo supplenze nella scuola?
Coloro che hanno già prestato servizio per la classe di concorso o ambito per il quale si concorre hanno diritto all’assegnazione di un punteggio specifico nella graduatoria di accesso al TFA:
– 360 gg: 4 punti
– da 361 a 540: 6 punti
– da 541 a 720 gg: 8 punti
– oltre i 721 gg, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni.
Se si sta prestando servizio in una istituzione scolastica durante il periodo di svolgimento del TFA , inoltre, può essere stipulata una convenzione tra scuola e università per far si che il docente effettui nella scuola stessa la parte pratica di tirocinio diretto valido anche per le scuole italiane all’estero.

Chi partecipa al TFA ha diritto alle 150 ore per motivi di studio?
In riferimento il personale della scuola ha titolo a beneficiare nel corso dell’anno solare, di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio (art.3 del D.P.R. 395/1988), sono definiti attraverso il CCNL 2007del comparto scuola e sono utilizzabili anche da personale con contratto a tempo determinato, come previsto dalla C.M. n. 130 del 21 aprile 2000. I predetti criteri vengono inoltre maggiormente declinati per mezzo della circolare n. 12 del 7 ottobre 2011, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (avente per oggetto la formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni e i permessi per diritto allo studio). Non è consentito concedere ulteriori permessi eccedenti le 150 ore, ai fini della partecipazione ai percorsi di TFA.

Con quali corsi universitari o incarichi è incompatibile il TFA?
L’iscrizione al TFA è incompatibile con l’iscrizione a qualsiasi altro corso universitario che dia diritto all’acquisizione di CFU. I candidati in posizione utile devono quindi:

  1. Sospendere l’eventuale corso di dottorato di ricerca
  2. Sospendere il percorso di specializzazione sul sostegno
  3. Sospendere il percorso di perfezionamento in CLIL

Gli iscritti al corso di dottorato devono sospendere la frequenza, ad eccezione di coloro che debbano solo discutere la tesi.
L’assegno di ricerca non crea invece incompatibilità con la frequenza di un corso TFA.

Con il TFA restano valide le abilitazioni “a cascata”?
la Tabella A/2 del DM 39/98 prevede che l’abilitazione in alcune classi di concorso comporti
l’automatica abilitazione anche in altre classi di concorso. I criteri della cd abilitazione a cascata, poi integrata dalla definizione degli Ambiti Disciplinari previsti dal DM 10 agosto 1998 n.354, viene mantenuta anche per le nuove abilitazione prodotte dal TFA.

1) Il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 ha stabilito un nuovo percorso per la formazione iniziale del personale docente che prevede il conseguimento di una specifica Laurea Magistrale diretta all’insegnamento e il successivo svolgimento del TFA – Tirocinio Formativo Attivo (1500 ore, 60 CFU), attraverso il quale si ottiene l’abilitazione. L’art. 15 del DM 249/2010, poi integrato dalDM 11 novembre 2011, prevede altresì che possono accedere al TFA tutti coloro che sono in possesso dei titoli di accesso all’insegnamento entro la data di scadenza delle iscrizione ai test di accesso, fissata annualmente con apposito decreto direttoriale.

 

2) Come previsto dal DM n.487 del 20/06/2014