«Gli studenti di Medicina iscritti nelle Università straniere possono trasferirsi in Italia senza dover superare il test di ammissione»

 

E’ quello che dichiara per iscritto l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato Italiano, l’equivalente della Cassazione a sezioni unite nel campo amministrativo, ponendo fine alle numerosissime decisioni contraddittorie degli organi di giustizia amministrativa.
La sentenza depositata il 28 gennaio del 2015 traccia le linee guida dei trasferimenti ma con regole ben precise: «Ciascuna università deve accogliere le istanze degli studenti ma nel rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per il trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni anno accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso» ma sopratutto «L’accoglimento dell’istanza è subordinato a un rigoroso vaglio, in sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso l’università straniera in relazione ad attività di studio compiute, frequenze maturate ed esami sostenuti, della qualificazione dello studente, secondo parametri che ogni ateneo potrà predeterminare» hanno concluso i supremi giudici amministrativi.
L’avvocato Girolamo Rubino di Palermo è il promotore del ricorso vincente per conto di due studenti iscritti in Romania che prima si erano visti accogliere la domanda di trasferimento dall’Università di Messina, ma poi era ritornata sui suoi passi.

«E’ un giudizio storico che dà certezza agli studenti. I giudici hanno contemperato il principio di libera circolazione dei cittadini con le esigenze sottese al numero chiuso» è stato il commento dell’avvocato.