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Italia: Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014

Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 n. 334

Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014


VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 “Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e, in particolare, l’art.1, comma 5;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a) e 4;

VISTO il D.M. 30 gennaio 2013 n.47 “Decreto Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica”;

VISTA la legge 30 luglio 2010, n.122, articolo 44, comma 3 bis, che integra l’art.4 della citata legge n. 264 disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341, “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509”;

VISTO il D.M. 19 febbraio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree  universitarie delle professioni sanitarie;

VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n.270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree  magistrali;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189, “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”  e, in particolare, l’articolo 26;

VISTO il d.P.R. 18 ottobre 2004, n.334, “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  in materia di immigrazione”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare l’articolo 5, comma 4;

VISTO il d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, “Norme di esecuzione  del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 “;
VISTA la legge 2 agosto 1990, n.241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”  e successive modifiche;

TENUTO CONTO delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore “S.Anna” di Pisa, l’Accademia Navale di Livorno, l’Accademia Militare di Modena, l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le Università di Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli “Federico II” e di Pisa;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, l’articolo 154, comma 4 e 5;

VISTI i criteri di riferimento di cui al d.lgs 14 gennaio 2008, n.21 “Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione Universitaria e all’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici dei candidati ai fini dell’Ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato, di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 a norma dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007 n. 1”;

VISTO il protocollo d’intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012 con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;

VISTO il DM 23 aprile 2013 n. 304 recante la composizione della Commissione incaricata la validazione dei test per le prove di accesso per l’a.a. 2013-2014.

VISTA la proposta adottata nella riunione dell’8 aprile 2013 dal tavolo tecnico costituito ai fini della definizione dei posti disponibili per l’a.a 2013-14 sui corsi ad accesso programmato dell’area sanitaria con i rappresentanti del MIUR, Ministero della Salute, Regioni, Conferenza dei presidi delle facoltà interessate, ANVUR e ordini professionali dei Medici, Odontoiatri e Medici Veterinari;

VISTO quanto contenuto nel Decreto del Ministro del 19 aprile 2013, n. 300, relativamente all’Università San Raffaele.

VALUTATA l’opportunità di avvalersi del CINECA Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione;

VISTO il parere  favorevole espresso in data 11 aprile 2013 dal Garante per la protezione dei dati personali;

RITENUTO di definire, per l’anno accademico 2013-2014, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della citata legge n.264/1999 proseguendo ed ampliando la sperimentazione avviata nel precedente anno accademico;

TENUTO CONTO della calendarizzazione delle prove suddette comunicata con avviso del 14 febbraio 2013;

RAVVISATA la necessità di determinare in via provvisoria il numero di posti disponibili per ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo ateneo al fine di consentire la tempestiva adozione dei bandi da parte degli atenei relativamente ai corsi di cui sopra;

D E C R E T A:

Articolo 1
(Disposizioni generali)

Articolo 2
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria)

Articolo 3
(Corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia in lingua inglese)

Articolo 4
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina veterinaria)

Articolo 5
(Prova di ammissione ai corsi di laurea  e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto)

Articolo 6
(Corsi di laurea  e di laurea magistrale a ciclo unico, finalizzati alla formazione di architetto con didattica prevalentemente erogata in lingua inglese)

Articolo 7
(Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie)

Articolo 8
(Accademie Militari)

Articolo 9
(Calendario delle prove di ammissione)

Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria
in lingua italiana
23 luglio 2013

Medicina Veterinaria
24 luglio 2013

Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico,
direttamente finalizzati alla formazione
di architetto
25 luglio 2013

Corsi di laurea delle professioni sanitarie
4 settembre 2013

Articolo 10
(Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove)

Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto di maturità almeno pari a 80/100, rapportato alla distribuzione in percentili dei voti ottenuti dagli studenti che hanno conseguito la maturità nella stessa scuola nell’anno scolastico 2011/12.
Per i soli corsi di cui all’articolo 7, il punteggio è attribuito dalle singole università secondo criteri autonomamente determinati nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21.

Per gli studenti stranieri comunitari e non comunitari, di cui all’art. 26 della legge n.189/2002 citata in premessa che hanno conseguito il titolo all’estero, il voto di maturità viene convertito con i criteri di cui all’allegato 2 e rapportato alla distribuzione dei voti di diploma degli studenti di tutte le scuole secondarie superiori italiane nell’anno scolastico 2011/12.

Qualora il candidato provenga da una scuola non attiva sul territorio nazionale  nell’anno scolastico 2011/12 e non presente nell’anagrafe della Scuola, i percentili di riferimento sono calcolati in relazione alla distribuzione dei voti di diploma degli studenti di tutte le scuole secondarie superiori dell’anno scolastico 2011/12 della provincia in cui aveva sede la scuola frequentata.

Voto di maturità

Punteggio

Voto ≥ 95° percentile

10 punti

90° percentile ≤ Voto < 95° percentile

8 punti

85° percentile ≤ Voto < 90° percentile

6 punti

80° percentile ≤ Voto < 85° percentile

4 punti

I voti di maturità riferiti ai percentili di riferimento sono pubblicati sul sito del Ministero entro il 31 maggio 2013.
Qualora a intervalli percentili diversi corrisponda lo stesso voto di maturità, al candidato viene attribuito il punteggio medio dei rispettivi intervalli percentili.

Articolo 11
(Candidati in situazione di handicap e candidati con diagnosi di DSA)

Articolo 12
(Trasparenza delle fasi del procedimento)

Articolo 13
(Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

Articolo 14
(posti disponibili)

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 24 aprile 2013

IL MINISTRO
f.to Francesco Profumo

 


Allegati DM Corsi a numero programmato a.a. 2013-2014

 

 

Testo tratto da: http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/aprile/dm-24042013-%281%29.aspx

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