L’abilitazione all’insegnamento che può essere conseguita in Italia e all’estero è caratterizzata da percorsi distinti e molto discussi, specialmente nel nostro paese.

Hannah Arendt diceva: “L’insegnamento è una tradizione che tu comunichi in modo sempre diverso”.

Fare l’insegnante non è un mestiere facile, vuol dire avere come strumento di lavoro se stessi con la propria voce, la personalità, il volto e il sorriso che comunicano all’altro l’approccio alla materia dell’apprendimento, plasmando il futuro dei propri alunni e mettendo le basi delle loro conoscenze, stuzzicando la loro curiosità, creando i ricordi legati al mondo scolastico.

 

tirocinio formativo attivo

Paradossalmente gli altri paesi europei hanno una legislazione in materia già conforme alla normativa comunitaria, con regole stabili, precise, che non subiscono i mutamenti e le incertezze con le quali, invece, i nostri insegnanti devono combattere giorno per giorno.

Illustreremo a confronto i due percorsi di abilitazione all’insegnamento rispettivamente in Italia e in Romania.

CONSEGUIRE L’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO IN ITALIA

Il governo italiano si trova nella fase di modifica e adeguamento delle modalità di accesso all’insegnamento, per questo motivo per adesso riportiamo le indicazioni attualmente disposte in materia dal MIUR, ma pubblicheremo di volta in volta tutte le novità sull’argomento non appena saranno rese disponibili dal Ministero.

Le condizioni necessarie per chi desidera insegnare sono:

  • aver conseguito una laurea del vecchio ordinamento, (D.M. 39/98) o una laurea del nuovo ordinamento o magistrale riconosciuta dal D.M. n. 22/2005 e degli eventuali crediti formativi oppure una diploma ISEF già valido per l’accesso all’insegnamento di educazione fisica;
  • avere un’abilitazione all’insegnamento che si acquisisce tramite il TFA, un corso universitario di formazione e abilitazione alla professione di docente e al quale si accede tramite un test d’ingresso. Il Tirocinio Formativo Attivo di 1500 ore, permette di acquisire 60 CFU (Crediti formativi universitari) ed è stato istituito con il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 stabilendo così un nuovo percorso per la formazione iniziale dei docenti.

Il TFA riunisce 3 gruppi di materie:

  • Gruppo A: Didattica generale e didattica speciale (18 CFU)M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale e M-PED/04 Pedagogia sperimentale. Almeno 6 CFU di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni educativi speciali. Ai sensi dell’art. 15 co.22 del DM 249/2010, i presenti SSD sono integrati dai settori M-PED/01 o M-PED/02, con riferimento alla storia e al diritto delle istituzioni scolastiche.
  • Gruppo B: Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso con laboratori e laboratori pedagogico – didattici, SSD o SAD delle discipline (18 CFU)
  • Gruppo C: Tirocinio a scuola (19 CFU), pari a 475 ore, di cui 3 CFU, pari a 75 ore, dedicati in particolare ad alunni disabili

Il corso si conclude con una Relazione finale (5 CFU) per un totale complessivo di 60CFU.

 

professore

Per poter accedere ai corsi del TFA si deve sostenere un test di ammissione a numero chiuso e ogni anno i posti disponibili sono stabiliti a livello regionale per ciascuna classe di concorso.

Il test di ammissione ai corsi del TFA è costituito da tre prove: un test reliminare predisposto a livello nazionale con domande a risposta chiusa secondo il DM n. 312/2014 e DM n. 487/2014, una prova scritta e una prova orale curata dalle varie Istituzioni Accademiche, sempre secondo il DM n. 312/2014.

Sono ammessi ai corsi del TFA in sovrannumero e senza svolgere i test di ammissione tutti coloro che, dopo aver superato i test di ammissione alle SISS avevano sospeso la loro frequenza al corso e coloro che sono risultati idonei ma non si sono collocati in una posizione utile ai fini della frequenza del primo ciclo di TFA. In ultimo, possono iscriversi al TFA anche i docenti di ruolo, che sono già in possesso di un’abilitazione per una classe di concorso diversa da quella che intendono conseguire.

DOVE, QUANDO E COME CI SI ISCRIVE IN ITALIA

Sul sito del MIUR http://www.istruzione.it/ sono reperibili tutti i termini per le iscrizioni e le date dei test che sono fissati ogni anno con apposito decreto. La procedura d’iscrizione per sostenere questi test di ammissione si esegue attraverso il sito internet http://tfa.cineca.it/

Non ci sono vincoli legati alla scelta della sede in cui si svolge il TFA a prescindere dalla residenza del candidato e si dà la possibilità di iscriversi ai test di accesso per più classi di concorso oppure per le stesse classi di concorso in sedi diverse. Superato il test di ammissione è obbligatorio scegliere una sola classe di concorso e completare l’iscrizione direttamente presso l’università o l’istituto sede del corso TFA. Dopo aver terminato l’iscrizione non è possibile richiedere il trasferimento a un’altra università o istituto!

Al TFA può accedere anche chi ha già prestato supplenze didattiche nelle scuole, costoro hanno diritto all’assegnazione di un punteggio specifico nella graduatorie di accesso: – 360 gg: 4 punti; – da 361 a 540 gg: 6 punti; – da 541 a 720 gg: 8 punti; -oltre i 721 gg, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni di docenza.

Se il candidato sta già prestando servizio di docenza in un’istituzione scolastica durante il periodo di svolgimento del TFA, può essere stipulata una convenzione tra scuola e università per far in modo che il docente esegui nella scuola stessa la parte pratica di tirocinio prevista, valido anche per le scuole italiane all’estero.

Il personale docente ha diritto ad avere dei permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore, per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio (art. 3 del D.P.R. 395/1988). Non è consentito concedere ulteriori permessi eccedenti le 150 ore ai fini della partecipazione ai corsi di TFA.

 

CONDIZIONIO D’INCOMPATIBILITÁ DEL TFA

L’iscrizione al TFA è incompatibile con qualsiasi altro corso universitario. Motivo per cui i candidati in posizione utile sono tenuti a:

  • Sospendere l’eventuale corso di dottorato di ricerca;
  • Sospendere il percorso di specializzazione sul sostegno;
  • Sospendere il percorso di perfezionamento in CLIL.

Gli iscritti al corso di dottorato devono sospendere la frequenza, ad eccezione di coloro che devono solo discutere la tesi. L’assegno di ricerca, invece, non crea incompatibilità con la frequenza di un corso TFA.

 

IL TEST PRELIMINARE D’ACCESSO

In conformità con il DM n.487 del 20/06/2014 il test preliminare è costituito da 60 domande a risposta chiusa, ciascuna con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta. Cinquanta domande sono destinate a verificare le conoscenze disciplinari, relative alle materie oggetto d’insegnamento di ciascuna classe di concorso e dieci domande servono per valutare il possesso delle necessarie abilità linguistiche nell’ambito della competenza dell’italiano. Il test preliminare ha la durata di 120 minuti. Ogni risposta corretta vale 0,5 punti, la mancata o l’errata risposta vale 0 punti. Durante lo svolgimento delle prove, salvo diverse disposizioni, è consentito l’uso di materiale consegnato dal comitato di vigilanza.

AMBITI DISCIPLINARI

Ciascuno degli ambiti disciplinari di cui al DM n. 354 del 1998, è considerato come un’unica classe di concorso e i candidati sono sottoposti al relativo test preliminare comune, della durata di 120 minuti.

Ogni ateneo predispone prove scritte e orali comuni per ciascuno degli ambiti disciplinari e compone i percorsi in modo da garantire sia l’acquisizione delle competenze didattiche disciplinari sia lo svolgimento di tirocini nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

La specifica delle materie di esame e dei corsi che saranno inerenti e differenti per ogni classe di concorso sarà menzionata nell’apposito bando che illustrerà anche le materie oggetto di esame e di corso.

 

COME CONSEGUIRE L’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO IN ROMANIA

In Romania l’intero percorso didattico ha subito negli ultimi anni un importante cambiamento e adattamento alle nuove direttive comunitarie in materia, sviluppando così delle tappe ben stabilite e più snelle rispetto a quelle italiane. In questo modo si da la possibilità di conseguire l’abilitazione all’insegnamento riconosciuta non solo per il territorio della Romania, ma anche nell’Unione Europea.

In applicazione della direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007 è possibile presentare richiesta di riconoscimento per le professioni di:

  • docente di scuola dell’infanzia;
  • docente di scuola primaria;
  • docente di scuola secondaria di primo grado;
  • docente di scuola secondaria superiore

Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente). Qualora dall’esame della domanda emerga che non vi è completa corrispondenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, questa Direzione Generale richiederà il superamento di una prova attitudinale o la frequenza di un tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.

Il MIUR ha già predisposto diversi decreti di riconoscimento del percorso formativo eseguito in Romania:

 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/decreti_riconoscimento_professione_docente/voicu_bozdoc.pdf

http://www.istruzione.it/allegati/2014/decreti_riconoscimento_professione_docente/colta.pdf

http://www.istruzione.it/allegati/2014/decreti_riconoscimento_professione_docente/cosac.pdf

PRESUPPOSTI E CONDIZIONI

L’interessato deve:

  • essere cittadino dell’Unione europea;
  • possedere un titolo di formazione professionale rilasciato da un Paese membro dell’Unione Europea,

Per “titolo di formazione professionale” si intende un titolo (di formazione teorico-pratica: disciplinare e didattico – pedagogica) che, in base alle norme del Paese ove è stato conseguito o riconosciuto, consente l’esercizio della professione quale docente abilitato all’insegnamento. Il titolo deve, quindi, attestare una formazione professionale completa, in base alle norme di legge (esame finale, superamento concorso, tirocinio, ecc.), del Paese che lo ha rilasciato e subordina l’esercizio dell’attività in qualità di docente abilitato (professione regolamentata).

Il riconoscimento del titolo di formazione professionale ottenuto ai sensi del D.L.vo n. 206/2007, permette di accedere alla professione corrispondente per la quale i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall’ordinamento scolastico italiano.

Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti di una singola disciplina o di gruppi di discipline, per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nello Stato membro che ha rilasciato il titolo e può essere ottenuto a condizione che tali insegnamenti siano comparabili, in base ai principi della direttiva, a quelli dell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente) nel rispetto delle fasce di età degli studenti ai quali sia consentito insegnare. Qualora dall’esame della domanda emerga che non vi è completa corrispondenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, questa Direzione Generale richiederà il superamento di una prova attitudinale o la frequenza di un tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.

Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito del MIUR:

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/abilitazione_professione_docente

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4a2ff92a-09ab-4284-aa69-ed65f7dcd94f/faq_riconoscimenti_professionali.doc

 

IL CORSO POSTUNIVERSITARIO DI MASTER ABILITANTE ALL’INSEGNAMENTO CON UniversitaRomania.EU

Che cosa offre UniversitaRomania.EU per conseguire finalmente il titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria?

Principalmente UniversitàRomania.EU fornisce un tutoraggio altamente qualificato nella normativa nazionale e comunitaria che ha come scopo il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento in Romania ed il riconoscimento del suddetto titolo in Italia.

  • Procedimento di omologazione della Laurea italiana al corrispondente titolo romeno;
  • Iscrizione al Master Universitario Modulo psicopedagogico (120 CFU/ECTS);
  • Assistenza bilingue e logistica;
  • Procedimento di accreditamento dell’abilitazione docente in Romania;
  • Procedimento di riconoscimento dell’abilitazione estera presso il MIUR.

 

  1. Procedimento di omologazione della Laurea italiana al corrispondente titolo romeno

In questa prima fase i nostri specialisti in seguito alla richiesta delle persone interessate, verificano in modo gratuito, la sussistenza dei requisiti necessari per l’accesso al corso di Master abilitante all’insegnamento. Per usufruire di questo servizio basta iscriversi sul nostro sito UniversitàRomania.EU e compilare il modulo di contatto.

  1. Iscrizione al Master Universitario

UniversitaRomania.EU si occuperà della raccolta di tutta la documentazione necessaria e procederà alla preparazione del dossier d’iscrizione presso le Università romene.

  1. Assistenza bilingue in loco e logistica

I nostri specialisti si occuperanno di tutta l’assistenza necessaria ai fini dell’iscrizione al corso dal punto di vista linguistico e logistico che la frequentazione del corso implica, nonché dello scambio di informazioni tra chi segue il corso e l’Università rumena.

  1. Procedimento di accreditamento dell’abilitazione docente in Romania;

Una volta finito il corso si procederà con l’accreditamento dell’abilitazione all’insegnamento presso il Ministero rumeno dell’Educazione al fine di ottenere la certificazione necessaria per l’avvio del riconoscimento presso il MIUR .

  1. Procedimento di riconoscimento dell’abilitazione estera presso il MIUR.

In base al D.lgs. 206/2007 che ha recepito in Italia la direttiva 26/2005 i nostri specialisti avvieranno presso il MIUR la procedura di riconoscimento dell’abilitazione estera che si concluderà con l’emanazione di un apposito decreto ministeriale come quelli già emessi ed elencati.

Il nostro personale qualificato sarà a Vs disposizione per qualsiasi informazione. Tutte le vostre richieste potranno essere inviate attraverso la nostra sezione: http://www.universitaromania.eu/contattaci/