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Abilitazione all’insegnamento / TFA

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Starts: 15 February, 2019
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Conseguire l’abilitazione all’insegnamento ( TFA) in Romania

In Romania l’intero percorso didattico ha subito negli ultimi anni un importante cambiamento e adattamento alle nuove direttive comunitarie in materia, sviluppando così delle tappe ben stabilite e più snelle rispetto a quelle italiane.

In questo modo si da la possibilità di conseguire l’abilitazione all’insegnamento (TFA) riconosciuta non solo per il territorio della Romania, ma anche nell’Unione Europea.

In applicazione della direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007 è possibile presentare richiesta di riconoscimento per le professioni di:

  • docente di scuola dell’infanzia;
  • docente di scuola primaria;
  • docente di scuola secondaria di primo grado;
  • docente di scuola secondaria superiore

La direttiva comunitaria sopra citata si applica nei seguenti nei ventisette Paesi membri  dell’Unione europea ( Austria – Belgio – Bulgaria – Repubblica Ceca  – Cipro – Danimarca – Estonia – Finlandia – Francia – Germania – Grecia – Irlanda – Italia – Lettonia – Lituania – Lussemburgo – Malta – Paesi Bassi – Polonia –  Portogallo – Regno Unito – Romania – Slovacchia – Slovenia –  Spagna – Svezia – Ungheria.) nonché nei tre Paesi dello Spazio economico europeo – SEE (Islanda – Liechtenstein – Norvegia) e, la Svizzera, equiparati ai paesi dell’Unione europea per specifici accordi.

Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente). Per formazione regolamentata si intende la formazione che porta al conseguimento di un titolo  (formazione teorico-pratica, disciplinare e didattico-pedagogica) che, in base alle norme del Paese ove è stato conseguito o riconosciuto, consente l’esercizio della professione quale docente abilitato all’insegnamento. Il titolo deve, quindi, attestare una formazione professionale completa, sanzionata nelle forme di legge (esame finale,  tirocinio, ecc.), al cui possesso la legislazione del Paese che lo ha rilasciato subordina l’esercizio dell’attività in qualità di docente abilitato .

Sempre ai fini del corretto riconoscimento della professione è previsto il possesso della conoscenza linguistica. L’art. 4 della Direttiva 36/2005/CE e l’art. 7 del relativo decreto legislativo nazionale di attuazione n. 206/2007 prevedono, che per l’esercizio della professione, i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie. Per conoscenza linguistica necessaria si intende la conoscenza della lingua dello Stato ospitante di livello coerente con  la natura della professione che si intende esercitare.

Per esercitare la professione di docente è indispensabile una conoscenza della lingua italiana  appropriata in quanto le conoscenze linguistiche fanno espressamente parte della professione stessa.

Qualora dall’esame della domanda emerga che non vi è completa corrispondenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, la Direzione Generale richiederà il superamento di una prova attitudinale o la frequenza di un tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane. Il riconoscimento avviene su richiesta individuale  e  la formazione professionale  è soggetta a una procedura di verifica.

Prova attitudinale: si articola in una prova scritta/pratica e orale o in una prova orale. Consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali del richiedente, effettuato allo scopo di valutarne l’idoneità ad esercitare la professione di docente. Le materie su cui svolgere l’esame sono scelte in relazione al confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente.

Tirocinio di adattamento: consiste nell’esercizio in Italia della professione regolamentata corrispondente a quella per la quale è richiesto il riconoscimento. Il tirocinio si svolge per un periodo non superiore a tre anni, sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare.

Per consultare la pagina dedicata, sulla quale sono anche pubblicati periodicamente i Decreti di riconoscimento, visita il sito www.miur.it

L’interessato deve:

  • essere cittadino dell’Unione europea;
  • possedere un titolo di formazione professionale rilasciato da  un Paese membro dell’Unione Europea
  • ad oggi, diplomati magistrale e ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) provenienti dall’Italia non possono accedere al percorso di abilitazione insegnamento in Romania a meno che non siano in possesso di altri titoli validi.

Che cosa offre  UniversitaRomania.EU per conseguire finalmente il titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria?

Principalmente UniversitàRomania.EU fornisce un tutoraggio altamente qualificato nella normativa nazionale e comunitaria che ha come scopo il conseguimento dellabilitazione all’insegnamento in Romania ed il riconoscimento del suddetto titolo in Italia.

  • Procedimento di omologazione della Laurea italiana al corrispondente titolo romeno;
  • Iscrizione al Master Universitario Modulo psicopedagogico (120 CFU/ECTS);
  • Assistenza bilingue come da decreto;
  • Logistica;
  • Procedimento di accreditamento dell’abilitazione docente in Romania;
  • Procedimento di riconoscimento dell’abilitazione estera presso il MIUR.

Docenti nelle scuole statali materne, elementari, secondarie e negli istituti artistici (inclusi Conservatori, Accademie di Belle Arti, Isia)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Archivio pubblicazione decreti riconoscimento MIUR insegnanti abilitati all’estero

Siti internet: www.istruzione.it

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Alcuni numeri su decreti di riconoscimento emessi dal ministero della pubblica istruzione italiano fra il 2012 e il 2014 per abilitazioni all’insegnamento conseguite in Romania:

Classi di concorso per le quali IL MIUR HA EMESSO i decreti di riconoscimento DAL 2012 AL 2014 QUANTI decreti
13/A-Chimica e tecnologie chimiche 3
16/A-Costruzioni,tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico 7
17/A-Discipline economico aziendali 12
18/A-Discipline geometriche,architettoniche,arredamento e scenotecnica 1
19/A-Discipline giuridiche ed economiche 5
20/A-Discipline meccaniche e tecnologia 2
21/A-Discipline pittoriche 1
23/A-Disegno e modellazione odontotecnica 2
25/A-Disegno e storia dell’arte 13
27/A-Disegno tecnico e artistico 6
28/A-Arte e immagine 13
29/A-Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado 5
30/A-Scienze motorie e sportive 5
31/A-Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado 5
32/A-Musica 5
33/A-Tecnologia 15
36/A-Filosofia,psicologia e scienze dell’educazione 6
37/A-Filosofia e storia 8
38/A-Fisica 8
39/A-Geografia 3
42/A – Informatica; 3
42 /A Inglese Scuola secondaria primo grado 41
42 /A Inglese Scuola secondaria secondo grado 41
42 /A Spagnolo Scuola secondaria primo grado 51
42 /A Spagnolo Scuola secondaria secondo grado 51
43/A – Italiano,storia,geografia nella scuola secondaria di I grado 9
47/A – Matematica; 17
48/A – Matematica applicata 12
49/A-Matematica e Fisica 14
50/A-Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado 7
51/A-Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale 3
57/A-Scienze degli alimenti 2
59/A-Matematica,scienze nella scuola secondaria di I grado 18
60/A-Scienze naturali,chimica e geografia,microbiologia 9
61/A-Storia dell’arte 5
71/A-Tecnologia e disegno tecnico 12
77/A-Strumento musicale-Violino 1

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