Italia: E’ stato pubblicato il DM con le modalità e i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese a.a. 2014-15 in Italia.

Decreto Ministeriale 21 febbraio 2014 n. 140

Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese a.a. 2014-15

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “Norme di esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3” e, in particolare, gli articoli 5, 6 e 8;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a) e 4, commi 1 e 1 bis;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare l’articolo 39, comma 5, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante “Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 46;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, l’articolo 154, commi 4 e 5;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e, in particolare, l’art. 1, comma 1, n. 11) e comma 5;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare l’articolo 5, comma 4;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 155, con il quale sono state definite, ai sensi del predetto decreto ministeriale n. 270 del 2004, le classi dei corsi delle lauree magistrali;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 gennaio 2013, n. 47, recante “Decreto Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica”, come modificato dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 23 dicembre 2013, n. 1059;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 5 febbraio 2014, n. 85 recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15”;

VISTE le disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011, con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011/2014 e successivi aggiornamenti;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante “Disposizioni attuative della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento” e, in particolare, le allegate Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento;

VISTA la mozione presentata dalla Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità (CNUDD) del 30 gennaio 2014;

VISTO il parere favorevole espresso in data 20 febbraio 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali;

CONSIDERATA la specificità didattica del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese e la necessità di definire regole di accesso e di valutazione per l’ammissione degli studenti che consentano un’adeguata omogeneità a livello internazionale e la tempestiva disponibilità della graduatoria finale;

RITENUTA la necessità di individuare sedi estere per lo svolgimento della prova, anche per favorire la partecipazione degli studenti, in un’ottica di promozione del processo di internazionalizzazione delle Università italiane;

VISTO il protocollo d’intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012, con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle Università italiane;

VALUTATA l’opportunità di avvalersi del CINECA Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione;

SENTITE le Università interessate;

TENUTO CONTO che nell’ambito dell’offerta formativa per l’anno accademico 2014/2015 è prevista una riserva di posti per gli studenti stranieri riferita alle predette disposizioni del 18 maggio 2011 e successivi aggiornamenti;

RITENUTO di svolgere la prova selettiva per l’ammissione ai corsi di cui al presente decreto entro il mese di aprile 2014, al fine di coordinare le procedure e promuovere il ruolo del sistema universitario italiano in ambito internazionale;

CONSIDERATO
 che, in attesa del perfezionamento delle procedure di determinazione del numero definitivo di posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria, anche in relazione al fabbisogno che sarà comunicato dal Ministero della Salute, si ritiene opportuno attribuire provvisoriamente a ciascun Ateneo interessato dalla graduatoria nazionale un numero di posti rispettivamente pari all’80% di quelli attribuiti nell’anno accademico 2013/2014;

CONSIDERATO che con successivi decreti e comunque in data antecedente a quella stabilita per l’iscrizione dei candidati alle prove di ammissione per i corsi di cui al presente decreto, sarà determinato il numero definitivo di posti disponibili per ciascun corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo ateneo;

RITENUTO di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea di cui al presente decreto con l’inizio dell’anno accademico 2014/2015;

RITENUTO di definire, per l’anno accademico 2014/2015, le modalità e i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia attivato in lingua inglese

 

D E C R E T A:

Articolo 1
(Disposizioni generali)

1. Per l’anno accademico 2014/2015, l’ammissione degli studenti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia attivato in lingua inglese a seguito del relativo accreditamento avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. I posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese per l’anno accademico 2014/2015, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono ripartiti fra le Università secondo la tabella che segue. Agli studenti stranieri residenti all’estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali del 18 maggio 2011 e successivi aggiornamenti, citati in premessa.

 

Posti disponibili per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese anno accademico 2014-2015

UniversitàComunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.Non comunitari non soggiornanti
Bari177
Milano3216
Napoli Seconda Università618
Pavia5624
Roma “La Sapienza”Med. e Farmacia Policlinico288
Roma – “Tor Vergata”164
TOTALE15577

 

3. Il numero dei posti messi a concorso può essere incrementato, nei limiti del fabbisogno e della disponibilità degli Atenei, dal successivo decreto di programmazione degli accessi ai corsi di studio per l’anno accademico 2014/2015, in conformità a quanto previsto dalla legge 264/1999.

 

Articolo 2
(Prova di ammissione)

1. La prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, alla quale partecipano sia gli studenti comunitari sia gli studenti stranieri di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 citato nelle premesse, sia gli studenti stranieri residenti all’estero, è unica.

2. Essa è predisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) che si avvale di Cambridge Assessment.

3. Le procedure relative all’effettuazione della prova sono indicate nell’Allegato n.1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta (60) quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quattro (4) quesiti di cultura generale; ventitré (23) quesiti di ragionamento logico; quindici (15) quesiti di biologia, dieci (10) quesiti di chimica e otto quesiti (8) di fisica e matematica.

5. La prova di ammissione si svolge il giorno 29 aprile 2014 presso gli atenei italiani, nonché nelle sedi estere di cui al comma 6. Le iscrizioni alla prova possono essere effettuate dal 3 marzo al 3 aprile 2014 alle ore 15:00 (GMT +1) per tutte le sedi. Il giorno 8 aprile 2014 saranno pubblicate sui siti rispettivamente del MIUR e degli Atenei interessati gli indirizzi delle sedi, con l’indicazione delle aule, in cui si svolgerà la prova.

6. La prova ha inizio nelle diverse sedi secondo quanto riportato nella seguente tabella.

Centre NumberCountryCityCentre NameStart time
(local time)
AR602ArgentinaBuenos AiresBuenos Aires Open Centre 19.00
BH042BahrainBurhamaEmbassy of the Republic of Italy15.00
BR096BrazilSao PaoloWinner Idiomas9.00
CN509ChinaBeijingBeijing Foreign Studies University19.00
CY011CyprusNicosiaPascal English School, Nicosia15.00
FR500FranceParisBritish School of Paris14.00
DE010GermanyMunichCambridge Institut14.00
GR804GreeceAthensHellenic English Council15.00
IN145IndiaHaryanaPlanet EDU – ExtraExams17.30
IL010IsraelTel AvivIstituto Italiano di cultura15.00
IT499ItalyBariUniversità degli Studi di Bari14.00
IT500ItalyMilanUniversità degli Studi di Milano14.00
IT504ItalyNaplesSeconda Università degli Studi di Napoli14.00
IT501ItalyPaviaUniversità degli Studi di Pavia14.00
IT502ItalyRomeUniversità degli Studi di Roma “La Sapienza”14.00
IT503ItalyRomeUniversità degli Studi di Roma “Tor Vergata”14.00
PL090PolandWarsawLang LTC Warsaw14.00
PT015PortugalLisbonInternational House Lisbon13.00
QA017QatarDohaTaqteer15.00
SA035Saudi ArabiaRiyadhInternational Assessment and Learning Academy15.00
ES439SpainBarcelonaExams Catalunya14.00
AE220United Arab EmiratesDubaiInternational House Dubai16.00
GB949United KingdomLondonThe Royal Horticultural Halls13.00
US243USANew YorkInternational House New York9.00

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 100 minuti.

 

Articolo 3
(Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove)

1. Nell’ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al corso di laurea magistrale gli studenti comunitari e stranieri residenti in Italia di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, nell’ambito della relativa riserva dei posti, gli studenti stranieri residenti all’estero, utilmente collocati nella graduatoria di cui all’allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono ammessi ai corsi gli studenti appartenenti a tutte le predette categorie che nel test abbiano raggiunto la soglia minima di venti (20) punti.

2. Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo 90 punti e si tiene conto dei seguenti criteri:

  • a) 1,5 punti per ogni risposta esatta;
  • b) meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata;
  • c) 0 punti per ogni risposta non data;

3. Il Cineca sulla base del punteggio calcolato dalla Cambridge Assessment ai sensi del comma 2, redige una graduatoria unica nazionale per gli studenti comunitari e stranieri residenti in Italia di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, secondo le procedure di cui all’allegato 2. La graduatoria per i cittadini stranieri residenti all’estero è definita dalle Università.

4. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:

  • a) prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica;
  • b) prevale il possesso, entro la data di chiusura delle iscrizioni, delle certificazioni linguistiche di cui all’Allegato 3; non verrà riconosciuto alcun titolo preferenziale ai candidati che, pur avendo superato l’esame di lingua, non siano in possesso alla data di chiusura dell’iscrizione al test della certificazione ufficiale.
  • c) in caso di ulteriore parità, prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane.

5. Fatto salvo quanto previsto dall’allegato 2, la graduatoria si chiude alla data del 1 ottobre 2014. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all’accesso al corso di laurea magistrale in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

Articolo 4
(Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA)

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170/2010 citata in premessa, devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture accreditate nel Paese di origine. A tali studenti è concesso un tempo aggiuntivo massimo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione, di cui all’art. 2, comma 6.

3. Cambridge Assessment organizza la prova presso le sedi estere tenendo conto di eventuali situazioni di handicap o di DSA degli studenti segnalate dagli Atenei interessati.

Articolo 5
(Trasparenza delle fasi del procedimento)

1. I bandi di concorso sono emanati con decreto Rettorale entro il giorno 27 febbraio 2014 e prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per l’accertamento dell’identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli Atenei.

 

Articolo 6
(Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l’informativa, di cui all’allegato n. 4, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascuno studente.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 febbraio 2014

IL MINISTRO
f.to Maria Chiara Carrozza


Fonte: Leggi il DM