E’ datata 29/12/2022 la sentenza dell’Adunanza Plenaria che riconosce l’idoneità all’insegnamento in Italia delle abilitazioni e specializzazioni conseguiti in Romania.

La Plenaria, in particolare, nella sua funzione nomofilattica, è stata chiamata a pronunciarsi sul punto a seguito di diverse interpretazioni del Ministero e del Consiglio di Stato.

La portata storica della decisione si coglie soprattutto non solo nella sua statuizione circa la piena validità dei titoli, ma anche nell’ indicazione di un preciso obbligo in capo al Ministero italiano, cioè quello di valutare la corrispondenza del corso di studi e dell’eventuale tirocinio effettuati in Romania con quello italiano (circa la durata, il livello, la qualifica e competenze), disponendo a seguito di istruttoria il riconoscimento o misure compensative.

Infatti, come sottolinea la decisione, il dovere di riconoscere il titolo estero segue non in virtù della perfetta identità con quello italiano, ma per mera equivalenza tra i due- che non può essere messa in discussione dal momento che la certificazione rilasciata dall’Autorità rumena è qualificata come attestato di competenza e “titolo assimilato” ex art. 12 Direttiva 2005/36/CE, rilevante per l’ordinamento italiano come lo è per l’ordinamento rumeno.

Insomma, con tale decisione è stato messo a tacere qualsivoglia dubbio sulla legittimità del riconoscimento della qualifica conseguita in Romania ed è stato imposto il dovere di esaminare le relative istanze al Ministero italiano, che spesso negli anni si è chiuso nel silenzio (inadempimento)…