Il Ministero dell’educazione nazionale romeno ha chiesto che venga riconosciuto ai cittadini italiani che si sono formati in Romania, il diritto a partecipare ai concorsi per docenti presentando la nota n. 309110 del 21/05/2019. Sul sito Edscuola parla l’avvocato Maurizio Danza, docente di Diritto Del Lavoro presso l’Università Mercatorum di Roma, in merito alla nota controversia sul diritto di espletamento della professione docente in Italia, richiesto da migliaia di cittadini italiani che, a seguito dell’avviso MIUR n.5636 del 2 aprile 2019 hanno visto rigettate le loro istanze ed hanno presentato ricorso al TAR Lazio-Roma.
Nel suo avviso il MIUR premette che l’Italia, in qualità di Stato membro dell’Unione Europea, si muove esclusivamente all’interno delle normative comunitarie. Ciò significa che, il riconoscimento della formazione conseguita dai cittadini italiani (o di altri paesi comunitari) in Romania, può esserci solo nel rispetto delle condizioni previste dalle fonti normative che, in ogni caso, devono essere citate.

Di particolare interesse è la recentissima nota n 30910 del 21 maggio 2019, indirizzata al rappresentante FSIUSAE Scuola Estero e firmata dal Direttore Generale del Ministero dell’Educazione Nazionale Rumeno. Nel documento si mette in evidenza la illegittimità del diniego del MIUR, il quale non avrebbe fatto alcuna verifica della presenza dei requisiti minimi necessari a garantire l’espletamento della funzione docente in Italia salvaguardando così anche il diritto degli insegnanti alla libertà di circolazione, così come previsto per legge, e così come chiede il trattato fondativo dell’Unione Europea. A tal proposito, la nota del Ministero Romeno dispone espressamente che i cittadini degli stati membri dell’Unione europea, in possesso di titoli di studi riconosciuti (equiparati) dal Ministero dell’Educazione nazionale, come anche coloro che hanno studiato in Romania, hanno il diritto di partecipare ai concorsi per diventare insegnanti e, in base ai risultati ottenuti al concorso, possono essere impiegati a termine determinato o indeterminato.

Nonostante l’aver ricevuto questa nota in merito alla legittimità della Romania di far valere il riconoscimento della formazione dei docenti nelle proprie facoltà, in quanto è dimostrata la presenza dei requisiti richiesti dall’UE, il MIUR continua a non osservare sia i principi comunitari in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali, sia quelli di diritto di accesso parziale disciplinato dal combinato disposto dell’art. 1 bis e 5 septies del D.lgs.n.206/2007. Un diritto, quest’ultimo, secondo cui viene anche disciplinato il riconoscimento delle qualifiche professionali che sono state acquisite in uno o più Stati membri dell’UE e che permettono, a coloro che hanno acquisito tali titoli e qualifiche di esercitare la professione all’interno dello Stato membro di origine. Inoltre vengono indicati i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati dai cittadini italiani in uno Stato europeo facente parte dell’Unione. L’applicazione di tali principi è doverosa, e risale, peraltro, alla nota sentenza Morgenbesser del 13 novembre 2003 C-313/2001 della Corte di Giustizia Europea, secondo cui uno stato dell’UE può accogliere un qualsiasi cittadino di altro paese che intende svolgere una professione regolamentata. A norma di legge c’è sempre bisogno di disporre di una valutazione finalizzata in via di principio al riconoscimento della qualifica conseguita all’estero, anche quando questa non soddisfi pienamente (ma solo in parte) i requisiti fissati nella legislazione del paese d’origine dello studente. Ciò serve a garantire il diritto alla libertà di circolazione previsto dall’art. 45 del trattato fondativo dell’Unione Europea.